Il Giudice di pace di Asti, seguendo l’orientamento della corte di cassazione, si è espresso per mezzo della sentenza n.280/2020 sulla questione inerente all’opposizione di un decreto ingiuntivo, con il quale la società che somministrava il servizio di luce e gas chiedeva il pagamento di una fattura precedentemente inviata
Il caso in questione riguardava un utente che lamentava la sproporzione della bolletta, rispetto le precedenti, per l’utilizzo del gas che si era sempre limitato alle sole ore serali e del primo mattino, in particolare di fronte la bolletta “anomala” e la relativa contestazione, il giudice di pace ha riconosciuto quale obbligo della società che somministrava il servizio di erogazione del gas, l’onere di dimostrare che il servizio era stato erogato correttamente.
In concreto quindi, la società somministratrice si sarebbe dovuta attivare per dimostrare tramite perizie o testimonianze la veridicità e l’effettività dei consumi oggetto di contestazione.
In conclusione non grava sul consumatore finale l’onere di prova, relativo alla contestazione delle utenze di luce e gas.