Il D.L. n. 127/21, ha statuito l’obbligo del Green Pass per il lavoratore che acceda ai luoghi di lavoro ed il relativo obbligo di esibizione secondo le modalità e i termini stabiliti da ciascun datore.
La normativa in oggetto vale per tutti i settori, pubblici e privati, oltre per le attività di volontariato.
Come ci si dovrà, quindi, regolare per le assemblee di condomino ?
Qualora l’assemblea si svolga in locali esterni al condominio (bar, palestre ecc), ci si dovrà attenere alle norme in vigore per tali luoghi.
La certificazione verde sarà, quindi, controllato da chi gestisce il luogo prescelto per le assemblee condominiali.
Qualora, invece, l’assemblea si svolgesse all’interno del condominio, non sarà obbligatorio il Green pass.
Il Garante della privacy ha, infatti, ribadito che, sostanzialmente, l’amministratore di condominio non ha alcun potere al riguardo, non può dunque pretendere che all’assemblea partecipino solo soggetti con certificato verde
Se l’amministratore di condominio, come spesso accade, è un libero professionista, sarà tenuto a disporre della green pass per accedere ai luoghi di lavoro, sia che si tratti del proprio studio che dello stabile condominiale. Lo stesso varrà per il portiere o il custode del condominio, se vi sono, e per chiunque vi svolga attività di lavoro, formazione o di volontariato.
In questi casi, invece, il controllo sul possesso delle certificazioni spetta proprio all’amministratore, in quanto datore di lavoro di tali soggetti.
Se poi l’amministratore, libero professionista, ha dei dipendenti o collaboratori di studio che lo affiancano o lo sostituiscono nello svolgimento delle proprie mansioni, va da sé che anche costoro dovranno disporre della certificazione anti-Covid.
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