L’arrivo di settembre sancisce per molti il ritorno sui banchi di scuola, spesso capita che genitori divorziati o separati abbiamo divergenze proprio legate alla scelta dell’istituto scolastico di loro figlio, sorge dunque spontaneo domandarsi quali criteri saranno utilizzati dai giudici per risolvere queste controversie.
Prenderemo come riferimento gli orientamenti dati da diverse sentenze dei Tribunali e della Cassazione per rispondere a questa domanda.
Riveste un ruolo chiave il minore stesso, anche qualora abbia meno di 12 anni, poiché il giudice potrà sentire la sua opinione e ritenerla vincolante, salvo casi in cui sia superflua o addirittura contro interesse.
Il criterio successivo che si deve considerare vede prevalere, nella scelta della scuola, il settore pubblico rispetto a quello privato, poiché si ritiene fornisca una preparazione più neutrale da un punto di vista ideologico e religioso. (Tribunale di Treviso, 27/02/2018)
Nonostante la prevalenza di tale orientamento in casi specifici, si è assistito a scelte dei giudici che hanno preferito scuola private, qualora ci siano giustificati motivi legati ad esempio alle difficolta del familiare con gli orari scolastici o in coerenza con il percorso formativo intrapreso dal bambino nelle precedenti strutture scolastiche. (Tribunale di Verona, 13/02/2021 e Cassazione 4060/2017).